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Ordinanza — n. 9123/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Favazza and Sportaro inadmissible and ordered them to pay court costs. The court found the arguments regarding criminal liability and recidivism to be generic, lacking the specific critical links required by law to exercise judicial review. Furthermore, the appellate court's reasoning on subjective elements and mitigating circumstances was deemed logical and consistent with the trial record, leaving no room for re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals must be specific and critical; generic or repetitive arguments fail to allow the court of cassation to identify the grounds for review, rendering them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic argument lack of critical link recidivism assessment subjective element court of cassation procedural requirements recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Gioacchino Favazza e Sportaro Salvatore; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Favazza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVAZZA GIOACCHINO nato a GALLIATE il 06/01/1989 SPORTARO SALVATORE nato a PALERMO il 21/05/1989 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 158. 33471/2023 R.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Gioacchino Favazza e Sportaro Salvatore; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Favazza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. peri.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 1/2 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Favazza lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Sportaro lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione, rimarcando l'assoluta carenza di elementi da cui desumere il coinvolgimento del ricorrente nella commissione del reato presupposto. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è generico e non consentito.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali nonché ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dell'intensità del dolo del ricorrente e dei precedenti 158. 33471/2023 R.G. penali desumibili dal casellario (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2