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Ordinanza — n. 9122/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9122/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 20/11/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 33440/2023 R.G. Letto il ricorso di Stefano Ganci; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato più risalente, della ritenuta recidiva reiterata e specifica e dei periodi di sospensione (dal 23 ottobre 2019 al 23 dicembre 2019 oltre alla sospensione Covid), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 5 febbraio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (31 gennaio 2023). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9122/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Stefano Ganci; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato più risalente, della ritenuta recidiva reiterata e specifica e dei periodi di sospensione (dal 23 ottobre 2019 al 23 dicembre 2019 oltre alla sospensione Covid), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 5 febbraio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (31 gennaio 2023). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione del termine inadempimento reiterato ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 20/11/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 33440/2023 R.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Ganci; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato più risalente, della ritenuta recidiva reiterata e specifica e dei periodi di sospensione (dal 23 ottobre 2019 al 23 dicembre 2019 oltre alla sospensione Covid), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 5 febbraio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (31 gennaio 2023). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi Estensore Il P id