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Ordinanza — n. 9120/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking critical connection to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alice Rugieri inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for a reduction in the defendant's criminal liability and sentencing, but the court found these arguments generic and devoid of a critical link to the evidence. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific requirements for admissibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and demonstrate a critical connection to the lower court's reasoning; generic assertions without factual or logical basis fail to allow the court of jurisdiction to exercise its review.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of critical connection admissibility requirements Code of Criminal Procedure court costs award motivi di cassazione sostituzione dei motivi difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGIERI ALICE nato a PESCARA il 16/05/1993 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 155. R.G. 33424 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alice Rugieri; ritenuto che i due motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con,estensore Il Pr