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Ordinanza — n. 9118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific, citing specific reasoning on psychological element of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Cornacchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address the psychological element of the crime of receiving stolen goods and failed to reclassify the offense under Article 712 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appeal was merely repetitive of arguments already fully examined and resolved by the Court of Appeal in its detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 712 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are specific but merely repetitive of arguments already exhaustively addressed by the appellate court, which must have provided coherent and logical reasoning based on the trial record.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds psychological element crime of receiving Article 712 Penal Code ricettazione divieto di accettare regali eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 712 c.p.
Letto il ricorso di Ivan Cornacchia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione e mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Ivan Cornacchia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione e mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj
270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNACCHIA IVAN nato a TARANTO il 16/05/1974 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 153. 33371- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Cornacchia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione e mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione.

La Corte di merito ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am