Italian Court dismisses appeal as specific and unfounded, rejecting request to reclassify theft and assault into robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diego Girgenti inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's application of theft and assault statutes, arguing for a reclassification into robbery. The court rejected this claim as both specific and unfounded, noting that the appellate judges provided a coherent and logical motivation based on the trial evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 comma 2, 624, 582 cod. pen.; An appeal contesting the qualification of facts as specific and manifestly unfounded is inadmissible, and the court cannot re-evaluate facts or privilege a preferred factual reconstruction over the appellate court's reasoned conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI DIEGO nato a CORREGGIO il 03/04/1989 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 152. R.G. 33349 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diego Girgenti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 628 comma secondo, 624 e 582 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e lesioni è al contempo aspecifico e manifestamente infondato; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina impropria.
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con e E ste_ns_o_re_ Il,yrèsig