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Ordinanza — n. 9116/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Victor Kola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground for review was deemed generic and failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power because the arguments lacked a critical link to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a critical connection with the lower court's reasoning, thereby preventing the Supreme Court from identifying specific legal violations.

Parole chiave

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generic appeal grounds Criminal Procedure Code lack of critical link inadmissible appeal supervisory power court costs Italian Supreme Court motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Victor Kola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA VICTOR nato il 21/05/1989 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 151. R.G. 33343 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Victor Kola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 I