Ordinanza — n. 9115/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUM ACHRAF (CUI 06H371T) nato il 25/05/2001 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 150. R.G. 33341 - 2023 Letto il ricorso di Achraf Bouiji; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9115/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 33341 - 2023 Letto il ricorso di Achraf Bouiji; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUM ACHRAF (CUI 06H371T) nato il 25/05/2001 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 150. R.G. 33341 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Achraf Bouiji; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi concreti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi fe stensore Il 13.335.dente 1