Italian court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances under Article 62 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stefano Bellani's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court held that appellate judges need only address decisive or relevant factors, not every element presented by the parties, and correctly noted the defendant's persistent criminal tendency evidenced by a subsequent armed robbery. Consequently, the appeal was rejected, and Bellani was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; The appellate court's denial of generic mitigating circumstances is valid if the reasoning addresses decisive factors, as it is not required to consider all favorable or unfavorable elements deduced from the parties' arguments or case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANI STEFANO nato a MANTOVA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 149. R.G. 33288 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Bellani; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la perdurante inclinazione a delinquere desumibile dalla commissione di una rapina a mano armata in data successiva alla commissione del reato oggetto di giudizio (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 29516 dell'11/05/2023, Montingelli, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Costlire) Estensore