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Ordinanza — n. 9113/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking critical connection to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and lack of criminal responsibility, but the court found these arguments generic and devoid of a critical link to the evidence. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the basis of the appellant's failure to provide specific, reasoned objections.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack a critical connection to the factual findings and reasoning of the lower court, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds lack of critical connection inadmissible appeal Italian criminal procedure supervisory review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica genere dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Chiara Baldini Bastoni; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI BASTONI CHIARA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 22/07/1989 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 147. 33274/2023 R.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chiara Baldini Bastoni; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 2/3 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento dell'eventuale coinvolgimento dell'imputata nel furto dei beni oggetto della contestata ricettazione è generico e non consentito avendo ad oggetto vizi non dedotti in sede di appello; ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali e ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dalla gravità del fatto, dell'intensità del dolo e dell'assenza di resipiscenza (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Cons400re4Estensor