Italian court dismisses appeal for generic lack of specificity in sentencing arguments under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jeson Dicembri inadmissible due to a lack of specific grounds regarding sentencing criteria. The defense merely argued the excessive nature of the penalty without refuting the lower court's reasoning or citing specific elements under Articles 133 and 133 bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled that appeals must clearly identify the factual and legal basis for censure to allow for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 133 bis cod. pen.; The requirement of specificity in appeal grounds mandates that the appellant clearly indicate the factual and legal elements supporting their censure, enabling the court to exercise its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI JESON nato a BRESCIA il 06/12/1997 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 146. R.G. 33272 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jeson Dicembri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l'eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi e Estensore Il Pr