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Ordinanza — n. 9111/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9111/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9111/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVONA ALESSIO nato a PALERMO il 22/12/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 145. R.G. 33271 - 2023 Letto il ricorso di Alessio Savona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, il negativo comportamento processuale, l'assenza di resipiscenza e la gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore alla sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9111/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 33271 - 2023 Letto il ricorso di Alessio Savona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, il negativo comportamento processuale, l'assenza di resipiscenza e la gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore alla sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione circostanze attenuanti assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate domanda di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVONA ALESSIO nato a PALERMO il 22/12/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 145. R.G. 33271 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Savona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, il negativo comportamento processuale, l'assenza di resipiscenza e la gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore alla sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Constì Estgase-re Il Presid