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Ordinanza — n. 9109/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9109/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUNI AYOUBI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 143. R.G. 33208- 2023 Letto il ricorso di Ayoubi Sahnouni; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità non ravvisando, nella condotta del ricorrente, gli estremi della tenuità del fatto in considerazione delle modalità delle condotte contestate e del recente precedente penale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 9109/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente pentito revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Ayoubi Sahnouni; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
art. 99 cod. pen
5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHNOUNI AYOUBI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 143. R.G. 33208- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ayoubi Sahnouni; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità non ravvisando, nella condotta del ricorrente, gli estremi della tenuità del fatto in considerazione delle modalità delle condotte contestate e del recente precedente penale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.

è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con e Esten