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Ordinanza — n. 9108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific because appellate court correctly valued facts and applied law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Adzovic Denis and Salkanovic Munevera inadmissible due to the lack of specificity in their arguments. The appellants contested the denial of mitigating circumstances under Articles 62 bis and 62 n. 6 of the Criminal Code, claiming insufficient reasoning by the Court of Appeal. The court rejected this, noting that the lower court properly assessed the gravity of the facts and correctly refused the mitigation because the restitution was not accompanied by adequate moral and physical compensation for the victim.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 62 n. 6 cod. pen.; Appeals lacking specificity are inadmissible when the appellate court has correctly valued the facts and applied the principle that restitution without adequate compensation for moral and physical harm does not constitute a mitigating circumstance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances restitution compensation Criminal Code Italy restituzione di prestazioni complementari restitutio in integrum diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia
4 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile l'invocata attenuante qualora la restituzione della refurtiva non sia accompagnata da un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 32540 del 13/07/2022, Oliva
Sez. 7, Ord. n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC DENIS nato a PONTEDERA il 25/01/1991 SALKANOVIC MUNEVERA nato il 06/10/1965 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 140. R.G. 33155-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adzovic Denis e Salkanovic Munevera; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la particolare gravità dei fatti (vedi pagg. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. perì. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile l'invocata attenuante qualora la restituzione della refurtiva non sia accompagnata da un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01;

Sez. 7, Ord. n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con1y.mg . Estens