Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Kushtaj Adjol inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for attempted theft and accessory liability, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already fully addressed and resolved by the Court of Appeal without presenting new facts or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 712, 62-bis c.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are specific and merely repetitive of those already exhaustively examined by the appellate court, lacking any new elements or logical contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUSHTA3 AD.JOL (CUI 03WLU60) nato il 13/12/1986 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 129. R.G. 33045 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kushtaj Adjol; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt.648 e 712 cod. pen., la mancata qualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Corst6ié9 Esterzsor