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Ordinanza — n. 9104/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic and repetitive grounds regarding victim credibility and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the victim's credibility and omitted generic sentencing mitigation. The court rejected these claims as the first ground was merely a repetition of arguments already addressed in the appellate judgment, while the second ground lacked interest because it was too generic and did not engage with the specific reasoning of the first-instance court.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest if it reiterates facts already decided or raises generic arguments that do not specifically address the lower court's reasoning, as such grounds would not yield a favorable outcome in a retrial.

Parole chiave

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lack of interest generic appeal grounds repetitive arguments victim credibility sentencing mitigation inadmissible appeal cassation procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, Montefusco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUISSE ABDERRAHIM nato il 05/12/1965 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 121. R.G. 32956 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mouisse Abderrahim; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa è aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di doglianze fattuali già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche è dedotto in carenza di interesse.

La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso risponda ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa si è, infatti, limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche «in ragione dei dubbi...che circondano lo svolgimento dei fatti» (pag. 4 dei motivi di appello) senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni fornite sul punto dal Tribunale (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado in ordine alla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed ai precedenti penali del ricorrente).

Deve ribadirsi, pertanto, il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Colfe