Ordinanza — n. 9103/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERVIRGILI FRANCESCO nato a MONTEROTONDO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 114. R.G. 32927 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 32927 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERVIRGILI FRANCESCO nato a MONTEROTONDO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 114. R.G. 32927 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) non indica gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Const liefè Estensore Il Pr ente