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Ordinanza — n. 9103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERVIRGILI FRANCESCO nato a MONTEROTONDO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 114. R.G. 32927 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 32927 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio recupero delle spese esecutive accollo delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERVIRGILI FRANCESCO nato a MONTEROTONDO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 114. R.G. 32927 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Piervirgili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) non indica gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Const liefè Estensore Il Pr ente