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Ordinanza — n. 9100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/09/1959 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1.Rilevato che Impronta Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo 5), e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione a numerose ipotesi di furto aggravato aventi ad oggetto beni di interesse artistico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/09/1959 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1.Rilevato che Impronta Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo 5), e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione a numerose ipotesi di furto aggravato aventi ad oggetto beni di interesse artistico;

Parole chiave

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infrazioni contro i beni culturali delitto contro i beni imputazione di furto imitazione nella proprietà intellettuale natura dell'infrazione valore di imputazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/09/1959 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eee OSSERVA 1.Rilevato che Impronta Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per il delitto di furto aggravato di cui al capo 5), e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione a numerose ipotesi di furto aggravato aventi ad oggetto beni di interesse artistico;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 48 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve tenersi conto, infatti, anche del principio affermato costantemente da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ge