Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gattous Wassim inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the confirmation of his conviction for snatching by alleging insufficient reasoning regarding his identification as the perpetrator. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate proceedings without providing new, specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the lower court, failing to perform the specific function of a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTOUS WASSIM nato a GENOVA il 18/01/2001 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Gattous Wassim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua identificazione quale autore del reato, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 20