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Sentenza — n. 9097/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9097/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., così riqualificato il capo B), perché estinta per sopravvenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente Niamkey Kouassi Ange Fabrice era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento;

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9097/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (tra le molte, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); 3.1. Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; ritenuto che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale restituzione in pristino inattività successiva alla sospensione remissione della pena decreto di non luogo a procedere procedura pendente

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIAMKEY KOUASSI ANGE FABRICE nato il 21/08/1994 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste, dichiarando di non doversi procedere per la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., così riqualificato il capo B), perché estinta per sopravvenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente Niamkey Kouassi Ange Fabrice era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento;

2. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che, in data 8 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Pordenone;

3. Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (tra le molte, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); 3.1. Rilevato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; ritenuto che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside