Ordinanza — n. 9095/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGIONI SALVATORE nato a PORTO TORRES il 25/05/1970 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Puggioni Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, ritenendo l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale, invece, lo stesso era stato inizialmente assolto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9095/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Puggioni Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, ritenendo l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale, invece, lo stesso era stato inizialmente assolto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGGIONI SALVATORE nato a PORTO TORRES il 25/05/1970 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Puggioni Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, ritenendo l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale, invece, lo stesso era stato inizialmente assolto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il termine necessario alla prescrizione non è ancora decorso (in ragione della contestata recidiva reiterata, il termine ultimo di prescrizione si sposta certamente oltre il 2024); 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 genn