Ordinanza — n. 9093/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRICELLI GIUSEPPE nato a ROMA il 27/09/1971 IACOPINO STEFANO nato a ROMA il 25/07/1970 ZAPPATA MANUEL nato a ROMA il 14/04/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; alA OSSERVA 1.Rilevato che Cricelli Giuseppe, Iacopino Stefano e Zappata Manuel ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato; 2.Considerato che tutti i ricorsi, con i quali i ricorrenti denunciano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono contraddistinti da motivi generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9093/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRICELLI GIUSEPPE nato a ROMA il 27/09/1971 IACOPINO STEFANO nato a ROMA il 25/07/1970 ZAPPATA MANUEL nato a ROMA il 14/04/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; alA OSSERVA 1.Rilevato che Cricelli Giuseppe, Iacopino Stefano e Zappata Manuel ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di tentato furto pluriaggravato; 2.Considerato che tutti i ricorsi, con i quali i ricorrenti denunciano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono contraddistinti da motivi generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3.Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennai