Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism argument in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for document forgery and evasion but failed to properly raise the recidivism aggravating circumstance in the second instance. The court ruled that this specific ground was not deduced as a separate appeal reason and thus violated procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to deduce a specific ground for inadmissibility or a new aggravating circumstance as a distinct reason in the second instance proceedings.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU DAVIDE nato a SORGONO il 07/02/1985 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; gge OSSERVA 1.Rilevato che Sau Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, dei delitti pluriaggravati di possesso e di fabbricazione di documenti di identificazione falsi e del delitto pluriaggravato di falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità, lamentando, in particolare, la mancata dichiarazione di non punibilità ex art. 49 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art.99 co. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (nell'atto di appello, infatti, l'imputato aveva solo chiesto il giudizio di prevalenza tra circostanze diverse ex art. 69 cod. pen.), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il