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Ordinanza — n. 9086/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as untimely because the 45-day appeal period expired on a Saturday, not a holiday.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to untimeliness, rejecting the argument that the deadline fell on a holiday. The appellant argued the 60-day term for the trial court's reasoning expired on a Saturday, yet the appeal was filed on January 26, 2023, after the 45-day limit set by Articles 585 and 172 of the Code of Criminal Procedure had passed. The court ruled that the Saturday expiration was not a valid extension, confirming the appeal was correctly rejected as time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 585, 172 cod. proc. pen.; The appeal period expires on the last day of the term regardless of whether that day is a holiday, and the period is calculated from the date the reasoning is deposited.

Parole chiave

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criminal appeal untimeliness statutory deadline holiday extension Code of Criminal Procedure credito contestato spese di mora restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 172 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 545 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 585 cod. proc. pen.
art. 172 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI CLAUDIA nato a MONZA il 25/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Meroni Claudia ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile per intempestività l'appello proposto nei confronti della sentenza con la quale è stata condannata per i reati di cui agli artt. 493 ter e 624 cod. pen.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il termine per il deposito della motivazione della sentenza veniva a cadere in giorno festivo, così trascurando il disposto dell'art. 172 comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato sul presupposto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale, nel caso di specie, cadeva invero in un giorno non festivo, ossia sabato 10 dicembre 2022; sicché: - la sentenza, il cui dispositivo riporta il termine autoassegnato ex art. 545, comma 3, cod. proc. pen. di 60 giorni, è stata pronunciata 1'11 ottobre 2022; il termine per il deposito della motivazione (depositata ritualmente il 1 dicembre 2022) decorreva il giorno sabato 10 dicembre 2022.

L'appello, depositato in cancelleria via PEC in data 26 gennaio 2023, pertanto, è stato correttamente ritenuto intempestivo dalla Corte di appello perché decorso il termine di 45 gg che stabilisce il combinato disposto degli artt. 585 e 172 cod. proc. pen.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gen