Italian Supreme Court dismisses appeal against attempted theft conviction for inadmissible sentencing argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing severity violates procedural rules for cassation. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 133 of the Penal Code and imposed excessive punishment. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and the lower court adequately addressed the legal elements in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances falls within the trial judge's authority, making appeals challenging the severity of the penalty inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI CLAUDIO nato a FONTANELICE 11 18/05/1956 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Barbieri Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di furto tentato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennai