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Ordinanza — n. 9084/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical error in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in finding her responsible for attempted burglary with violence, but the Supreme Court noted that such arguments are precluded. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and free from legal errors, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the lower courts unless a logical error is evident in the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical error requirement preclusion of cassation review attempted burglary liability violation of property rights tentato furto furto aggravato reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTZA MARIA CRISTINA nato a ORROLI il 16/10/1979 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; tog OSSERVA 1. Rilevato che Cotza Maria Cristina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto tentato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, in mancanza di illogicità della sentenza impugnata. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 genna