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Ordinanza — n. 9083/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ABRAMO GIANCARLO VALERIO nato a CERIGNOLA il 07/04/1977 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che D'Abramo Giancarlo Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per i delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'inidoneità della motivazione a giustificare le ragioni della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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uso di false generalità falsità in certificati credibilità dell'identità falsa testimonianza esibizione dei documenti d'identità attestazione e certificazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ABRAMO GIANCARLO VALERIO nato a CERIGNOLA il 07/04/1977 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che D'Abramo Giancarlo Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per i delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'inidoneità della motivazione a giustificare le ragioni della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio