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Ordinanza — n. 9081/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and general mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mancini Alessio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances and the excessive sentence, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the sentencing discretion falls within the trial judge's authority provided they adequately reference the decisive elements in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62, 62 bis, 132, 133 c.p.; The court's discretion in sentencing and the application of general mitigating circumstances are valid when the judgment adequately references the decisive elements, rendering further detailed grading unnecessary.

Parole chiave

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sentencing discretion general mitigating circumstances attempted theft inadmissible appeal Italian Penal Code judicial reasoning procedural inadmissibility alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 c.p.
Rilevato che Mancini Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato, tuttavia concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 co.
Art. 62 bis c.p.
Rilevato che Mancini Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato, tuttavia concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 co.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 62 bis c.p
Rilevato che Mancini Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato, tuttavia concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Mancini Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato e aggravato, tuttavia concedendogli l'attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p.;

2. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena irrogata, sono inammissibili e manifestamenti infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, se per l'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis c.p. è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, per quanto attiene alla graduazione della pena, va rilevato che essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gen