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Ordinanza — n. 9080/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments already rejected at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fuso Simone inadmissible because its sole ground was a repetition of a complaint already fully addressed and rejected at the appellate level. The appellant argued that the lower court failed to apply the mitigating circumstance of minor damage under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, claiming the court erred in not increasing the sentence. The court ruled that since the appellate judges correctly applied the established principle requiring negligible economic value for such mitigation, the issue was not new and thus barred from review.

Regesto Legislator

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Art. 62 co. 4 c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates a complaint already congruently disallowed at the second instance, as the appellate court's reasoning remains free of logical or argumentative defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative complaint mitigating circumstance minor damage second instance review furto aggravato aggravamento della pena crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 62 co. 4 c.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Fuso Simone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, tuttavia rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato, a fronte dell'esclusione dell'aumento per la recidiva;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p., è inammissibile in questa sede in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa; i giudici dell'appello, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, rilevato che, a prescindere dall'entità della somma sottratta, la condotta posta in essere dall'imputato ha determinato anche il danneggiamento del distributore, hanno applicato il consolidato principio in base al quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 g