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Ordinanza — n. 9079/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9079/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Rizzi Sony ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato tentato di furto in abitazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9079/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Rizzi Sony ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato tentato di furto in abitazione;

Parole chiave

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tentato furto scippo violazione di domicilio illecita violenza reati contro la sfera personale riservata azione di manutenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Rizzi Sony ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato tentato di furto in abitazione;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti - tra cui, nel caso di specie, le modalità della condotta e l'oculata scelta del bersaglio - rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennai