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Ordinanza — n. 9072/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9072/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIUSI nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Cacioppo Giusi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9072/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denunzia vizi di motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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testimone a carico attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima furto aggravato pericolo di collusione con testimoni indagine per furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIUSI nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Cacioppo Giusi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale denunzia vizi di motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 20