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Ordinanza — n. 9068/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic lack of motivation and improper fact reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Passalacqua Santino and Bevilacqua Federico inadmissible. The appellants argued for a lack of motivation and an improper reconstruction of facts regarding theft and damage charges. The court rejected these claims because the first appeal was too generic to allow judicial review, the second sought a factual re-evaluation reserved for the trial judge, and the third failed to cite the specific appeal reason required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 114 cod. pen. Appeals are inadmissible if the complaint is indeterminate, seeks a factual re-evaluation reserved for the trial judge, or fails to cite the specific appeal reason as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of motivation factual re-evaluation appeal reason citation subjective element of crime mitigating circumstances Cassazione Rome azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 110 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal Bevilacqua, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di furto e del dolo di partecipazione richiesto dall'art. 110 cod.
Art. 114 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di impugnazione presentato da Bevilacqua, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod.
art. 334 cod. pen
art. 110 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal Bevilacqua, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di furto e del dolo di partecipazione richiesto dall'art. 110 cod.
art. 114 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di impugnazione presentato da Bevilacqua, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSALACQUA SANTINO nato a CATANZARO il 13/02/2000 BEVILACQUA FEDERICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/12/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Passalacqua Santino e Bevilacqua Federico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato, danneggiamento e, per il solo Bevilaqua, di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalli autorità amministrativa di cui all'art. 334 cod. pen.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da Passalacqua Santino, con cui si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di elementi probatori volti a permettere una ricostruzione alternativa dei fatti, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal Bevilacqua, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di furto e del dolo di partecipazione richiesto dall'art. 110 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

4. Considerato che il secondo motivo di impugnazione presentato da Bevilacqua, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5); CNA 5. Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso presentato dal Bevilacqua, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio consolidato affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme