Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of complaint. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding false declaration charges, but failed to specify factual errors. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the alleged error and thereby precluding the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIMPINICCHI MASSIMO nato a ROMA il 02/07/1961 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pimpinicchi Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando inammissibile l'impugnazione, aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali poste alla base della dichiarazione di responsabilità penale, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 202