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Ordinanza — n. 9064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROZZI ORAZIO nato a TERAMO il 11/12/1978 AGOSTINI SERGIO nato a ROMA il 31/05/1962 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Rozzi Orazio e Agostini Sergio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha assolto gli imputati da uno dei due reati di falso ex art. 480 cod. pen. loro ascritti e, conseguentemente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, per il delitto di falso residuo;

Regesto Legislator

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art. 480 cod. pen; Ordinanza — n. 9064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Rozzi Orazio e Agostini Sergio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha assolto gli imputati da uno dei due reati di falso ex art. 480 cod. pen. loro ascritti e, conseguentemente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, per il delitto di falso residuo;

Parole chiave

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adeguamento della pena concorso ideale remissione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 480 cod. pen
Rilevato che Rozzi Orazio e Agostini Sergio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha assolto gli imputati da uno dei due reati di falso ex art. 480 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROZZI ORAZIO nato a TERAMO il 11/12/1978 AGOSTINI SERGIO nato a ROMA il 31/05/1962 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Rozzi Orazio e Agostini Sergio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha assolto gli imputati da uno dei due reati di falso ex art. 480 cod. pen. loro ascritti e, conseguentemente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, per il delitto di falso residuo;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 relativo all'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità penale degli imputati, sono inammissibili perché costituiti, il secondo, da doglianze generiche o che si risolvono in censure in punto di fatto; il primo, in una denuncia di illegittimità di cui non si comprende neppure il senso, essendo del tutto scollegata dall'accertamento di responsabilità basato sulla circostanza che una testimone ha chiarito come non vi fosse stata alcuna attività di formazione nei suoi confronti e in generale nell'azienda della quale gli imputati erano amministratori (e per la quale avevano dichiarato, invece, l'avvenuta formazione);

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 genna