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Ordinanza — n. 9063/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9063/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI MARIA NUNZIATA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/11/1973 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Cataldi Maria Nunziata ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di concorso in furto in abitazione aggravato dall'uso della violenza sulle cose;

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 9063/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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partecipazione al reato condotta colpevole favoreggiamento truffa aggravata prove corroboranti prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDI MARIA NUNZIATA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/11/1973 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Cataldi Maria Nunziata ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di concorso in furto in abitazione aggravato dall'uso della violenza sulle cose;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta; la sentenza impugnata ha ben descritto gli indicatori di consapevolezza del contributo concorsuale della ricorrente alla condotta dei suoi complici: ella ha fatto da autista per gli autori materiali ed ha provato anche a fuggire quando si è resa conto dell'intervento dei carabinieri.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il termine necessario alla prescrizione non è ancora decorso (il delitto di furto in abitazione aggravato da una delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. è punito con una pena massima di anni dieci, cui va aggiunto un aumento di un 1/3 ex art. 63 co. 4 cod. pen. e, poi, un ulteriore aumento della metà per la recidiva ex art. 99 co. 2 cod. pen., con un termine ultimo di prescrizione che va ben oltre la data dell'udienza fissata per la decisione dinanzi alla Settima Sezione penale); 3.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18