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Ordinanza — n. 9062/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9062/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI AUGUSTO nato a ROMA il 13/10/1953 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Augusto Proietti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata;

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 9062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Augusto Proietti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio azione di provocazione pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Considerato che entrambi i motivi di impugnazione, con i quali il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine, in primo luogo, al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI AUGUSTO nato a ROMA il 13/10/1953 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Augusto Proietti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata;

2. Considerato che entrambi i motivi di impugnazione, con i quali il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine, in primo luogo, al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen. e, in secondo luogo, al computo del trattamento sanzionatorio risultante dall'applicazione della recidiva e dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

3. Letta la memoria e le conclusioni della parte civile che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; letta altresì la nota spesa per 5.458,74 euro (comprensivo degli accessori di legge). 3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, altresì, che devono essere liquidate le spese in favore della parte civile nella misura di euro 1.800, oltre accessori di legge P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Noto Maurizio che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 18