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Ordinanza — n. 9060/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual disputes not raising legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Roberto Licata's appeal against the Trento Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to correctly identify him as the material author of the crime under Articles 582-585 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments constituted mere complaints about facts, which are reserved exclusively for the trial judge and cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 582-585 cod. pen.; Cassation courts cannot re-evaluate factual findings or substitute their own assessment of evidence, dismissing appeals based solely on disagreements with the trial judge's factual conclusions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual disputes cassation material author identification penal code articles 582-585 judicial review limits lesioni personali reati violenti tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 582-585 cod. pen.
Rilevato che Licata Vincenzo Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA VINCENZO ROBERTO nato a CALTANISSETTA il 07/06/1989 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Licata Vincenzo Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.;

2. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si denunciano, sulla base di ragioni differenti, l'inattendibilità dell'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore materiale del fatto contestato, oltre ad essere pedissequamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, nella parte in cui si sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Non è consentita, infatti, la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; in mancanza di vizi della tenuta logica della sentenza impugnata, non può integrare vizio di motivazione in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il President