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Ordinanza — n. 9057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal judgment for lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible. The defendants argued that the appellate court failed to properly motivate its decision on criminal liability and incorrectly applied sentencing aggravations. The court rejected these claims because the arguments merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court without offering specific legal criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; generic reiteration of previously rejected arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism reiteration of rejected arguments procedural dismissal Italian criminal procedure furto di lieve entità truffa aggravata imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALI ELSAYED ELHAMAKI ELSAYED nato il 15/07/2002 ISMAIL IBRAHIM SOBHI ISSA nato il 20/04/1999 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Ali Elsayed Elhamaki Elsayed e Ismail Ibrahim Sobhi Issa ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo a2) per mancanza di querela e diminuendo il trattamento sanzionatorio per il delitto di furto aggravato di cui al capo al), ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano congiuntamente la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto, nonché alla affermazione della sussistenza dell'aggravante della destrezza e della mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata che il giudice di merito;

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President