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Ordinanza — n. 9051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming heavier penalty after appellate court annuls first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius. The appellant argued that the first-instance sentence was lighter than the appellate court's new sentence following the annulment of the original judgment. The court ruled that this prohibition does not apply when an appellate court annuls a first-instance judgment solely at the defendant's request.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.: The prohibition against imposing a heavier penalty does not apply in a new trial resulting from the annulment of a first-instance judgment requested exclusively by the defendant.

Parole chiave

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reformatio in peius annulment of judgment appellate procedure criminal appeal prohibition of heavier penalty traffico di cocaina sanzioni penali atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
233729, hanno affermato il principio secondo il quale il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, cod.
Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
(Nella specie si è ritenuto che il divieto di "reformatio in peius" non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006
Le Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006 Ud.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIKO DANIEL nato il 05/09/1975 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ciko Daniel ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma primo, 80, comma secondo, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione, con altri coimputati, al fine di farne cessione, di 10 panetti contenenti grammi 4.989,7 di eroina.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del divieto di reformatio in peius. Rappresenta che la sentenza del giudice di primo grado, nel giudizio di rinvio, ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione, assumendo, come pena base, la pena di anni nove, ridotta per le generiche e per il rito, ad anni quattro. La Corte territoriale, a seguito di giudizio di rinvio, con annullamento delle sentenze emesse in primo e secondo grado, ha condannato l'imputato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni sette e mesi sei di reclusione.

Il giudice di primo grado si era distaccato dal minimo edittale, previsto nella norma vigente all'epoca, di appena un anno, mentre la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, si è discostata dal minimo edittale di tre anni, poiché nelle more era intervenuto il mutamento della cornice edittale che contempla attualmente un minimo di sei anni. La doglianza è manifestamente infondata. Le Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 233729, hanno affermato il principio secondo il quale il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di "reformatio in peius" non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, cod. proc. pen.).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 A Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA Maria o Ba Magro Giov Liberati IN CAN( ':- '. P!A l i • , e