Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to lack of valid grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a sentence of applied penalty based on an agreed procedure. The appellant argued a lack of motivation regarding the non-applicability of a specific article, but the court noted that appeals against agreed sentences are strictly limited to issues concerning the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty. Since the appellant's arguments only addressed the assertion of responsibility without falling within these permitted grounds, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of applied penalty are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals limited to the assertion of responsibility are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMMA SANTO nato a TAURIANOVA il 22/12/1969 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAe~:~3 -e44e-~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; I Con sentenza del 5 luglio 2023, il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Monza ha applicato a Santo Lemma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa, esclusa la recidiva, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - il ricorrente propone ricorso per cassazione, censurando l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a formulare deduzioni in ordine all'affermazione della responsabilità. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estenso