Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9048/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns facts and sentencing reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Rosario Grasso was declared inadmissible because it challenged the trial court's factual findings and sentencing discretion. The appellant argued regarding the personal use defense and the appropriateness of the penalty, but these issues fall outside the scope of admissible legal grievances in cassation. The court ruled that the lower court's detailed reasoning on drug quantities and distribution patterns was conclusive and not subject to review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, n. 1; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must strictly adhere to the closed list of legal grievances; challenges to the trial court's evaluation of evidence, reconstruction of facts, and determination of the appropriate sentence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility closed list of grievances factual evaluation review sentencing discretion drug trafficking case detenzione di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ROSARIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/02/1991 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rosario Grasso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato alla pena della reclusione di anni uno ed euro 1000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla finalità di uso personale; con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio da una pluralità di elementi sintomatici, quali il significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, pari a complessivi grammi 72,30 di hashish da cui sono ricavabili 550,80 dosi medie singole, il fatto che la sostanza stupefacente era già suddivisa in porzioni e, precisamente, in 9 stecche, ben confezionata, ed era detenuta in luoghi diversi, in parte all'interno del veicolo in uso al ricorrente e in parte nell'abitazione. Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che è stata accertata una condotta di cessione a terzi, contestata nel capo a) dell'imputazione, tenuta nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e considerato che lo stesso acquirente ha dichiarato di acquistare saltuariamente dal Grasso lo stupefacente di tipo hashish.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, ritenendo così congrua la determinazione della pena base in misura non coincidente con il minimo edittale. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro