Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9047/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding evidence renewal in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to renew the trial was legally sound. The appellant failed to demonstrate how the missing witness testimony would have altered the outcome, as the facts were already clearly established by the courier's direct actions. Consequently, the appellate court's exercise of its discretionary power to rely on the existing trial record was deemed fully justified and free from error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the appeal is manifestly unfounded, and the appellate court's decision to deny the renewal of the trial is not subject to cassation review if adequately motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure renewal of trial inadmissible appeal manifestly unfounded appellate discretion evidence renewal Cassation Court detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994
L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv.
Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993
198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffrida, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI ABDELMOGHITE nato il 03/06/1991 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con sentenza del 6 giugno 2023, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 4 novembre 2020 del Tribunale di Alessandria resa in esito a giudizio abbreviato, che ha condannato Mahdaoui Abdelmoghite alla pena di anni tre di reclusione ed euro settemila di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'imputato propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata assunzione della prova della escussione della teste Marchesani Camilla, fidanzata del correo Nasraoui Nizar, e alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha, infatti, nel valutare la doglianza, ampiamente evidenziato che il ricorrente non ha illustrato che contributo avrebbe offerto la deposizione della Marchesani, posto che nel presente processo non rileva ciò che Nasraoui ha riferito alla sua fidanzata, ma che cosa il correo ha fatto alla presenza dei militari procedenti.

Infatti, il giudice ha richiamato il contegno tenuto dal Nasraoui in diretta presenza dei militari impegnati nel servizio di osservazione, ossia la consegna all'imputato dello zaino contenente lo stupefacente, la fuga del ricorrente al momento dell'intervento degli operanti, i costanti contatti telefonici tenuti, durante il tragitto, tra il ricorrente e il correo, considerato che, peraltro, non è stata offerta alcuna ricostruzione alternativa, a nulla rilevando la presenza o meno del video-gioco nello zaino, alla luce del rinvenimento all'internodi tale zaino della droga.

La completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffrida, Rv. 194487). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consiglier