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Ordinanza — n. 8907/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity for late electronic submission of prosecutor's conclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Kevin Noblea's appeal inadmissible regarding the late electronic transmission of the prosecutor's conclusions to his defense counsel. The appellant argued this violated his right to defense under specific procedural laws, but the court found the complaint lacked specificity regarding concrete prejudice. Consequently, the court ruled that without explicit defensive arguments detailing the harm, the lower court correctly deemed the proceedings valid.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Late electronic submission of prosecutor's conclusions does not constitute general procedural nullity absent specific indication of concrete prejudice to the defense.

Parole chiave

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procedural nullity right to defense electronic submission specificity requirement concrete prejudice appeal inadmissibility prosecutor conclusions censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Letto il ricorso di Kevin Noblea; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 23- bis, secondo comma, d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBLEA KEVIN nato a COSENZA il 25/10/1990 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kevin Noblea; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 23- bis, secondo comma, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, è privo di specificità e manifestamente infondato; che, invero, nel giudizio cartolare d'appello celebrato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il tardivo invio, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale non integra, di per sé, una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa (Sez. 7, Ord. n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331); che, nella specie,in assenza di specifica indicazione difensiva circa il concreto pregiudizio subito, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto integrato il contraddittorio nella forma cartolare, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de