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Ordinanza — n. 8906/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samir Mtiri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the lower court's finding of responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims as generic and unsupported by specific factual errors, citing established precedent that appellate review does not require a complete re-examination of all evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence or contests the denial of mitigating circumstances without identifying specific, decisive distortions of procedural emergencies or providing a congruous reference to decisive negative elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic arguments mitigating circumstances appellate review limits procedural errors motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MTIRI SAMIR nato il 01/12/1995 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samir Mtiri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e in motivazione), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza di appello ); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevantiovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie ( si veda l'ultima pagina della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il