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Ordinanza — n. 8905/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Titiana Lacatus and Anda Ichim inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court found this claim manifestly unfounded based on established case law. The decision rests on the principle that a trial judge need not address every favorable element if they provide a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the contested failure to recognize generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the judge of the merits need not consider all favorable elements if a sufficient reference is made to the decisive negative factors or the absence of positive ones.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances appeals inadmissibility manifestly unfounded judicial discretion court of cassation criminal procedure costs of proceedings attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACATUS TITIANA nato il 13/07/1971 ICHIM ANDA nato il 15/01/1988 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Titiana Lacatus e Anda Ichim; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio