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Sentenza — n. 8904/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8904/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCIERI ERMINIO nato a AFRAGOLA il 22/04/1969 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Erminio Mancieri; rilevato che in data 15/12/2023, è intervenuta remissione di querela ritualmente accettata da Mancieri Erminio; considerato che costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.

Parole chiave

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circostanza attenuante ritiro della querela penale restituzione in pristino criminalità persistente aggravamento dello stato anteriore azione di contestazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCIERI ERMINIO nato a AFRAGOLA il 22/04/1969 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Erminio Mancieri; rilevato che in data 15/12/2023, è intervenuta remissione di querela ritualmente accettata da Mancieri Erminio; considerato che costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681). che la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 gennaio20