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Ordinanza — n. 8903/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion verdict citing preclusion of re-evaluating factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Simone Nicolò and Davide Grammatico inadmissible. The appellants argued against the court's finding of liability for aggravated extortion, claiming logical flaws in the reasoning and evidentiary reconstruction. The court rejected these claims, emphasizing that the lower court's judgment was logically sound and that the appellate court lacks the authority to re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, c.p.p.; Art. 600, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts or substitute its own assessment of evidence, limiting its review to legal errors and procedural violations.

Parole chiave

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preclusion of cassation review factual findings re-evaluation extortion aggravated liability continuation of crimes penalty appellate jurisdiction limits logical coherence of judgment procedural inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, c.p.p.
Art. 600, c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 62, para. 1, no. 4, cod. pen.
284005); considerato che il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005
pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005); considerato che il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONE NICOLO nato a ERICE il 31/08/2000 GRAMMATICO DAVIDE nato a ERICE il 25/08/2003 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Nicolò Simone e Davide Grammatico; considerato che i comuni motivi di ricorso che contestano l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 12 ), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione aggravata in concorso ; considerato che il motivo di ricorso con il quale il ricorrente Simone contesta la omessa motivazione in relazione all'aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005); considerato che il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto non devoluto in appello; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso