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Ordinanza — n. 8902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAZZI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/12/1966 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Giuseppe Dazzi; ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre,le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre,le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Dazzi; ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAZZI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/12/1966 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Dazzi; ritenuto che il ricorso, in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre,le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848;

Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4,6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 g