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Ordinanza — n. 8901/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for lack of reasoning or excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Longo and Fraschilla inadmissible. Longo argued the lower court's reasoning on liability was illogical, while Fraschilla claimed excessive sentencing lacked specific justification. The court rejected these claims, stating that appellate courts cannot re-evaluate factual findings or demand detailed reasoning for minor sentencing increments.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of procedural results for those of lower courts nor test the logical soundness of the judgment, and specific detailed reasoning is not required for minor sentencing increments.

Parole chiave

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appellate review limits criminal liability reasoning sentencing increment discretion lack of motivation defense Cassazione inadmissibility sanzione disciplinare limiti della libertà d'espressione trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005
pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGO CLAUDIO SIRIO GIUSEPPE nato a CATANIA 11 16/05/1993 FRASCHILLA SALVATORE nato a CATANIA il 13/05/1989 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Claudio Sirio Giuseppe Longo e Salvatore Fraschilla ; considerato che il ricorso del Longo che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il motivo di ricorso del Fraschilla con cui si deduce l'omessa motivazione in relazione ai rilievi difensivi con cui si contestava l'eccessività degli aumenti di pena è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso