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Ordinanza — n. 8899/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific proof and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found the first and third grounds lacked concrete specificity regarding evidentiary elements and attempted to re-evaluate facts outside the trial judge's scope. The second ground regarding sentencing was rejected because the trial judge's discretion in applying the penalty was sufficiently motivated and not arbitrary, thus falling outside cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131-bis cod. pen.; Cassation appeals lacking concrete specificity regarding evidentiary elements or challenging discretionary sentencing without manifest arbitry are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity discretionary sentencing review evidentiary elements manifest arbitry standard riesame dell'entità pena punibilità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Pasqualino Avelli; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Pasqualino Avelli; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLI PASQUALINO nato a TERRACINA il 22/01/1976 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasqualino Avelli; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo,in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

2 AA) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d