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Ordinanza — n. 8895/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper challenge of penalty responsibility and failure to allege recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Pasquale Nada and Natascia Di Colombi inadmissible. The first ground was rejected because challenging the penalty responsibility reasoning improperly seeks a re-evaluation of evidence, which exceeds the scope of a legality review. The second ground failed because the alleged recidivism was not previously raised as an appeal reason, violating procedural requirements. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical soundness of the lower court's reasoning; instead, it must verify structural coherence, and procedural defects like failing to allege specific grounds in the appeal render the recourse inadmissible.

Parole chiave

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legality review penalty responsibility recidivism allegation procedural inadmissibility appeal grounds Cassazione spese processuali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASQUALE NADA nato a BRESSANONE il 07/10/1971 DI COLOMBI NATASCIA nato a GARBAGNATE MILANESE il 14/04/1995 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Nada Pasquale e Natascia Di Colombi; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta in punto di penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che le odierne ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

2 ), Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d